Lunedì 16 Ottobre 2023
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L'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 15 febbraio 2010 n. 23 prevede che sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate al Registro delle Imprese e i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA); lo stesso articolo prevede che le imprese individuali iscritte o annotate al Registro delle imprese e i soggetti iscritti nel REA, sono tenuti al versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre gli altri soggetti sono tenuti al versamento di un diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente. Gli importi sono calcolati tenendo conto sia della riduzione del 50% prevista dal decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2015, emesso di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dispone le riduzioni percentuali dell’importo del diritto camerale, previste dal comma 1 dell’articolo 28 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sia della maggiorazione del 20% stabilita dal Consiglio Camerale della CCIAA di Crotone con deliberazione n. 3 del 28/03/2017, in attuazione di quanto previsto dall' art. 18 c.10 della Legge n. 580/93, modificata dal Decreto Legislativo n. 219/2016.
L’impresa che ha trasferito la propria sede da una provincia ad un’altra deve pagare solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2019 .
QUANTO VERSARE
Con decorrenza 1 Gennaio 2019 le imprese iscritte nella Sezione speciale del Registro delle imprese e i soggetti REA sono tenuti al versamento dei seguenti importi:
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Tipo di Impresa |
Sede |
Unità locale |
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Imprese individuali |
€ 53,00 |
€ 11,00 |
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Società semplici agricole |
€ 60,00 |
€ 12,00 |
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Società semplici non agricole |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
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Società di cui al comma 2 dell'articolo 16 del d.lgs. n.96/2001 |
€ 120,00 |
€ 24,00 |
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Imprese con sede principale all’estero: per ciascuna unità locale/sede secondaria |
€ 66,00 |
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I Soggetti iscritti al REA versano solo per la sede un diritto pari a |
€ 18,00 |
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2.
Sezione Ordinaria
a) Le sole
Imprese individuali
iscritte o annotate nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 120,00 ed €24,00 per ciascuna unità locale.
b) Le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro Imprese sono tenute al versamento (tranne le imprese individuali di cui sopra) di un importo fisso maggiorato in base al fatturato realizzato nel 2018; la parte variabile del diritto annuale da versare si ottiene applicando le aliquote riportate nella sottostante tabella. Il diritto da versare si determina sommando alla quota fissa gli importi dovuti per ciascun scaglione.
L’importo ottenuto deve essere ridotto del 50 % e poi incrementato del 20%
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Da Euro |
A Euro |
Aliquote % |
|
0 |
100.000 |
€ 200 (misura fissa) |
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100.000 |
250.000 |
0,015% |
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250.000 |
500.000 |
0,013% |
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500.000 |
1.000.000 |
0,010% |
|
1.000.000 |
10.000.000 |
0,009% |
|
10.000.000 |
35.000.000 |
0,005% |
|
35.000.000 |
50.000.000 |
0,003% |
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50.000.000 |
0,001% (fino ad un massimo di € 40.000) |
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Unità locali
Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali devono versare, per ciascuna di esse, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale fino ad un massimo di 100 euro per ogni unità locale. Le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all’estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l’unità locale o la sede secondaria, un diritto di 55,00 euro.
Arrotondamento
Va eseguito un unico arrotondamento finale, dopo aver eseguito tutti i conteggi intermedi per sede ed unità locali mantenendo cinque decimali. L’importo finale va arrotondato all’unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5) secondo la seguente formula:
Importo sede + (importo singola unità locale x numero unità locali) = importo totale da arrotondare
Sanzioni
Si rammenta che nei casi di tardivo od omesso pagamento si applica una sanzione dal 10 al 100% dell’ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).
Le imprese, che non provvedono al pagamento del diritto annuale entro i termini possono ancora sanare spontaneamente la violazione beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, entro un anno dalla scadenza del termine (D.Lgs. 472/97), utilizzando i codici tributo 3851 e 3852 rispettivamente per interessi e sanzioni.
In alternativa, trascorso un anno dalla scadenza del termine, si può ricorrere alla regolarizzazione dell’importo beneficiando della sanzione ridotta al 30% mediante apposita richiesta presso la CCIAA di Crotone.
QUANDO VERSARE
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi salvo proroghe, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi a tale termine con la maggiorazione dello 0,40%.
La maggiorazione va sommata al diritto dovuto e versata con i decimali ed è dovuta anche nel caso di compensazione con altri crediti a saldo zero.
In alternativa si può effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il ravvedimento breve.
COME VERSARE
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, specificando la Camera di Commercio beneficiaria del versamento (ed eventuali altre Camere per localizzazioni in diversa provincia), il codice tributo 3850 relativo a “Diritto annuale”, l’anno di riferimento 2019 e l’importo da corrispondere, nelle modalità sotto indicate: