Vidimazione Registri di Carico e Scarico dei Rifiuti
A decorrere dal 13 febbraio 2008, per effetto del disposto di cui all'art. 2, comma 24-bis, del D. Lgs. 16 gennaio 2008. n. 4, i Registri di Carico e Scarico dei Rifiuti devono essere preventivamente vidimati in via esclusiva dalle Camere di Commercio territorialmente competenti".
Possono, pertanto, essere vidimati presso la Camera di Commercio di Crotone i registri delle imprese con sede legale o sede secondaria nella provincia di Crotone e delle unità locali di imprese con sede legale fuori provincia iscritte nel Repertorio Economico Amministrativo di Crotone.
Non è possibile vidimare registri già utilizzati, anche parzialmente.
Come anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 159/E dell' 11 novembre 2005, la vidimazione dei registri di carico e scarico è esente dalla tassa di concessione governativa e dall'imposta di bollo.
I registri già vidimati dall'Agenzia delle Entrate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, possono essere utilizzati fino al loro esaurimento.
Documentazione da presentare:
- modulo debitamente compilato [1] e sottoscritto dal presentatore
- attestazione del versamento dei diritti di segreteria (€ 25,00 per ogni registro da vidimare, indipendente dal numero delle pagine in esso contenute);
- Registro/i preventivamente numerato/i in ogni pagina.
I diritti di segreteria possono, alternativamente, essere versati:
- in contanti presso lo sportello Ambiente della Camera di Commercio di Crotone, contestualmente alla presentazione della richiesta di vidimazione.
- con il sistema PagoPa; Il pagamento potrà essere effettuato
- al seguente link: Pagamento spontaneo [2]
Allegati
Vidimazione Formulari di Identificazione dei Rifiuti
Il Formulario è il documento che accompagna i rifiuti durante il trasporto per consentirne l'identificazione; contiene informazioni sui rifiuti trasportati, sui soggetti coinvolti - produttore/detentore - destinatario - trasportatore - sui tempi ed i luoghi di conservazione.
Prima del loro utilizzo i Formulari di Identificazione dei Rifiuti devono essere vidimati.
La vidimazione è gratuita ed è esente da concessione governativa ed imposta di bollo.
La vidimazione può essere effettuata o attraverso il servizio Vi.Vi .FIR reso disponibile on line dalle camere di Commercio o presso gli uffici camerali
- Vidimazione on line attraverso il servizio Vi.Vi FIR
L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006, che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020, prevede che:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, i n alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”.
Il servizio Vi.Vi.FIR. (Vidimazione Virtuale del Formulario Identificazione Rifiuto) permette, a imprese ed enti, di produrre e vidimare , autonomamente, il formulario di identificazione del rifiuto, avvalendosi di un servizio reso disponibile on line dalle Camere di Commercio, previa registrazione all’indirizzo https://vivifir.ecocamere.it [3]
Modalità di erogazione del servizio e costi
Il servizio è attivo 365 giorni all’anno, 24h/24h.
Non è previsto alcun costo per l’utilizzo di Vi.Vi.FIR.
Modalità di accesso
L’accesso al servizio è effettuato da un utente (persona fisica) che si autentica mediante identità digitale (CNS, SPID, CIE) e indica l’impresa o l’ente per conto della quale intende operare.
Nel caso di impresa, il sistema Vi.Vi.FIR. verifica, mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese, che la persona abbia titolo a rappresentare l’impresa; nel caso di Ente viene inviata una richiesta di conferma della delega all’indirizzo istituzionale presente in Indice PA.
Il rappresentante dell’impresa o dell’ente, una volta inseriti i dati anagrafici può:
- Operare in prima persona;
- Delegare uno o più persone, che accederanno anch’esse tramite identità digitale, ad effettuare le successive operazioni e potranno, a loro volta, delegare altre persone;
- Richiedere le credenziali tecniche per l’accesso applicativo, associate all’impresa/ente, che dovrà fornire al software gestionale che utilizzerà per consentire l’autenticazione applicativa.
Vi.Vi.FIR., al momento della registrazione, genera, su richiesta degli utenti, uno o più “fascicoli virtuali”, identificati da un codice univoco, ai quali sono poi associati i numeri identificativi univoci da riportare sui formulari.
Vidimazione
L’utente potrà richiedere la produzione del numero univoco da riportare sul proprio formulario di identificazione del rifiuto, in sostituzione della vidimazione digitale, in due modalità:
- On line accedendo al portale web https://vivifir.ecocamere.it. [3] Il sistema, dopo avere generato il numero univoco del formulario, consente all’utente di produrre un modello prefincato, in formato conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e contraddistinto dalla presenza di un QR Code. L’utente può stampare il formulario e compilarlo manualmente oppure stampare sul formulario i dati contenuti nel gestionale;
- Applicativamente attraverso il proprio sistema informatico. L’impresa o l’Ente dovrà registrarsi e richiedere le credenziali tecniche, ovvero i codici che servono ad identificare, telematicamente, il singolo utente: questi codici andranno inseriti, nel sistema gestionale dall'utente o dal fornitore del sistema gestionale. L’impresa/Ente potrà così richiedere l’emissione dell’identificativo univoco da riprodurre, attraverso il proprio gestionale, sul formulario.
I FIR, in formato PDF, prodotti attraverso il portale web contengono l’identificativo univoco in chiaro e riportano nel QR code tutte le informazioni estese che sono contenute nell’identificativo stesso.
A chi è rivolto il servizio
Il servizio è rivolto a tutte le tipologie di impresa (individuali, società di persone, società di capitali) in regola con il pagamento del diritto annuale.
L’impresa iscritta al portale Vi.Vi.FIR. che, a seguito di verifica, da parte degli uffici della Camera di Commercio di Crotone , non dovesse risultare in regola con il pagamento del diritto annuale, potrà essere sospesa dall’utilizzo dello stesso.
Sono esclusi dal servizio i Formulari di Identificazione del Rifiuto già stampati dalle imprese o dalle tipografie.
Video tutorial
Maggiori informazioni sulle modalità di utilizzo del servizio sono disponibili nel Video-Tutorial Vi.Vi.FIR videoguida accesso e scrivania su Youtube [4]
Assistenza
All’interno del portale è disponibile un form https://vivifir.ecocamere.it/assistenza [5] per poter richiedere assistenza specifica.
Riferimenti normativi
L’articolo 193 del D.lgs. 152/2006, che disciplina i formulari di identificazione del rifiuto, nella nuova formulazione introdotta dal D.lgs. 116/2020, prevede che:
“Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, i n alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto può essere prodotto in format esemplare da stamparsi e compilarsi in duplice copia conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco ottenuto tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio”.
La medesima applicazione rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.
Una copia del formulario rimane presso il produttore e l’altra copia accompagna il rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una fotocopia del formulario, compilato in tutte le sue parti.
Gli altri soggetti coinvolti ricevono una fotocopia del formulario completa in tutte le sue parti.
Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni”.
- Vidimazione presso gli uffici camerali:
Documentazione da presentare se si vuole usufruire della vidimazione presso gli uffici camerali:
- modulo debitamente compilato [1] e sottoscritto dal presentatore
- Formulari da vidimare.
Allegati