Camera di Commercio di Crotone
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Elenco produttori e utilizzatori sottoprodotti

Sulla Gazzetta ufficiale del 15 febbraio 2017 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, Regolamento recante Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

Il Regolamento ha indicato alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quindi la sussistenza dei requisiti sostanziali per la qualificabilità di un residuo come sottoprodotto e non come rifiuto.

I residui sono sottoprodotti e non rifiuti quando il produttore dimostra che, non essendo stati prodotti volontariamente e come obiettivo primario del ciclo produttivo, sono destinati ad essere utilizzati nello stesso o in un successivo processo, dal produttore medesimo o da parte di terzi.

Ai sensi degli artt. art. 4 e 10 del Regolamento n. 264/2016 per favorire lo scambio e la cessione dei sottoprodotti, le Camere di commercio territorialmente competenti hanno istituito un apposito elenco in cui si iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori di sottoprodotti.

L’ iscrizione non è obbligatoria in quanto è frutto di un’azione volontaria da parte delle imprese e non ha carattere probatorio in merito alla sussistenza delle condizioni richieste dalla norma per la qualifica di sottoprodotto.
L’elenco è uno strumento di trasparenza e di conoscenza volto a facilitare gli scambi dei sottoprodotti.
A decorrere dal 12 giugno 2017 è attiva l’applicazione realizzata da Ecocerved sul sito www.elencosottoprodotti.it [1] che consente, per via telematica, l’iscrizione delle imprese agli elenchi dei sottoprodotti.

Le imprese, operando sulla propria scrivania telematica in un’area riservata del sito, possono procedere all’iscrizione negli elenchi indicando:

1) le unità locali (impianti) che si intendono iscrivere: ogni impresa può iscrivere più unità locali, laddove l'attività di produzione o riutilizzo avvenga in più impianti. Con una sola pratica l'impresa potrà iscrivere più unità locali;

2) la qualifica (produttore o riutilizzatore): nel caso l'unità locale sia nel contempo produttore e riutilizzatore, deve essere indicata due volte;

3) per ogni sottoprodotto devono indicare:
a) l’attività produttiva (classificata con codice ATECO) che genera il sottoprodotto o nella quale il sottoprodotto è impiegato;
b) il nome commerciale del sottoprodotto: il sistema consentirà di verificare i nomi dei sottoprodotti che altri utenti hanno inserito, associandoli alla medesima attività di provenienza o riutilizzo. Non esiste una codifica standard;
c) descrizione del sottoprodotto.

L’impresa potrà anche allegare eventuali documenti (p.es. certificazioni).

La procedura è telematica e con accesso con firma digitale del legale rappresentante o comunque di persona titolare di poteri nell’impresa, la cui qualifica viene validata mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese.

La procedura consente all’utente l’iscrizione negli elenchi, senza oneri e senza alcuna istruttoria camerale.

Gli utenti potranno rivolgere le proprie richieste in merito al funzionamento del sistema direttamente al servizio assistenza: info@elencosottoprodotti.it [2] oppure assistenza@elencosottoprodotti.it [3] .


La consultazione degli elenchi sarà possibile dall’area pubblica del sito www.elencosottoprodotti.it secondo parametri di ricerca territoriali, per tipologia di utente (produttore - utilizzatore) e di ciclo produttivo di produzione/ riutilizzo.


Schede tecniche

Le imprese,ai sensi dell’art. 5, comma 5 e 6, del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 al fine di dimostrare il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo deve predisporre una scheda tecnica contenente le informazioni indicate nell'allegato 2 del regolamento necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali e' previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli.
Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, l’impresa dovrà predisporre una nuova scheda tecnica.
Le schede tecniche devono essere vidimate presso la Camera di Commercio territorialmente competente.
Le schede tecniche presentate alla vidimazione devono essere preventivamente numerate e devono contenere i dati anagrafici dell’impresa ed i riferimenti dell’impianto di produzione, limitatamente alle informazioni su indirizzo autorizzazione/ente rilasciante, data di rilascio dell’autorizzazione.

Allegati
PDF icon Circolare Ministero dell’Ambiente [4]
Ultima modifica: Giovedì 13 Agosto 2020

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Collegamenti
[1] http://www.elencosottoprodotti.it/
[2] mailto:info@elencosottoprodotti.it
[3] mailto:assistenza@elencosottoprodotti.it
[4] https://www.kr.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/allegati/_circolare_7619_esplicativa_sottoprodotti.pdf