Camera di Commercio di Crotone
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Soggetti obbligati

Sono tenute al pagamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciale ed ordinaria del Registro delle Imprese

Dall'anno 2011, sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche gli esercenti le attività economiche di cui all'articolo 9, comma 2, punto a) del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581. Si tratta di tutti quei soggetti collettivi che, oltre alla attività istituzionale di natura ideale, culturale e ricreativa, svolgono una qualche attività economica e sono iscritti nel solo REA (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) .

Sono obbligati alla denuncia al R.E.A i seguenti soggetti:

  • tutti gli esercenti attività economiche e professionali la cui denuncia sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all'iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali. A titolo di esempio le associazioni, fondazioni, comitati ed altri enti non societari che esercitano un'attività commerciale o agricola, ma per i quali l'esercizio d'impresa non sia l'attività esclusiva o prevalente

Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione ordinaria del Registro delle Imprese i seguenti soggetti:

Imprenditore individuale che esercita una attività commerciale, così come definita dall'articolo 2195 del Codice Civile

  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice
  • società cooperativa
  • società consortile
  • consorzio
  • gruppo europeo di interesse economico ( GEIE )
  • aziende speciali di enti locali e consorzi tra enti locali - previsti dalla Legge 142 del 1990
  • enti pubblici economici
  • società di capitali ( srl/spa/sapa)

Hanno l'obbligo di iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese i seguenti soggetti:

  • imprenditore individuale che esercita una attività agricola, così come definita all' articolo 2135 del Codice Civile
  • imprenditore individuale piccolo, così come definito all' articolo 2083 del Codice Civile ( esempio artigiano, piccolo commerciante)
  • Società semplice
  • società semplice agricola
  • Società tra avvocati - Decreto Legislativo numero 96 del 2001

A partire dall'anno 2001 sono tenute al pagamento del diritto annuale:

  • le società in liquidazione
  • le imprese che, pur avendo comunicato la cessazione totale dell'attività, non hanno provveduto alla cancellazione dal Registro Imprese.

Soggetti non più obbligati al pagamento

L’obbligo di versare il diritto annuale cessa soltanto con la cancellazione dell’impresa dal Registro delle Imprese e non solo per effetto della cessazione attività.

Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale soltanto le imprese che rientrano nelle fattispecie elencate dall’art. 4 del D.M. 359/2001

E cioè:

Le imprese per le quali sia stato adottato un provvedimento di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

  • L'esonero ha effetto dall'anno solare successivo a quello di emissione del provvedimento.
  • Sono tenute al pagamento del diritto annuale le imprese per le quali sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio d'impresa.

Le imprese che hanno cessato l'attività entro il 31 dicembre ed abbiano provveduto a presentare la denuncia di cessazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Le società che hanno depositato il bilancio finale di liquidazione entro il 31 dicembre ed abbiano provveduto a presentare la denuncia di cancellazione al Registro delle Imprese entro il 30 gennaio dell'anno successivo.

Le società cooperative poste in scioglimento per Atto dell'Autorità Governativa, dall'anno solare successivo alla data di emanazione del provvedimento.

Ultima modifica: Giovedì 13 Agosto 2020

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